16/07/2024
direttore Renzo Zuccherini

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La Società del Bartoccio


 

Per iscriversi, si può versare la quota sociale con bonifico su Banca Etica alla Società del Bartoccio sull'
IBAN IT 53 X 03599 01899 050188537186
specificando nella causale: ISCRIZIONE DI (nome e cognome) indirizzo di posta elettronica ...........

 

STATUTO

 

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE senza fini di lucro

 

"SOCIETA’ DEL BARTOCCIO"

 

 

 


Art. 1.

 

E' costituita una associazione culturale denominata “Società del Bartoccio".

 

 

 

Art. 2.

 

L'Associazione “Società del Bartoccio" (d’ora in avanti: la Società) ha sede legale in Perugia, via del Castellano 2A, ed ha durata illimitata  nel tempo. Essa è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

 

 

Art. 3. 

 

La Società non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata per nome e per conto della Società, entro i limiti e su decisione del Presidente.

 

 

 

Art. 4. 

 

La Società si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la rivitalizzazione delle tradizioni legate alla antica maschera perugina del Bartoccio, e in particolare della sua carica satirica e corrosiva espressa nelle Bartocciate, utilizzando tutti i mezzi espressivi (poesia, teatro, arti visive, musica, ecc.).

 

 

 

Art. 5.

 

La Società, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività di riscoperta, valorizzazione e divulgazione della figura del Bartoccio perugino, in particolare attività culturali (convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari, mostre video-fotografiche, attività di ricerca, conservazione e studi di documentazione e di testimonianze); attività associative: promozione e sostegno per tutte le forme associative che attualizzino sul territorio le Bartocciate; attività di formazione per educatori, per insegnanti, per operatori sociali, per genitori e famiglie; attività promozionale ed editoriale (eventuale pubblicazione di un bollettino o di un sito informatico, pubblicazione di studi e ricerche, produzione e proiezioni di audiovisivi, ecc.). Momento culminante e aggregante di tutte queste attività saranno le Giornate del Bartoccio, da organizzarsi annualmente in occasione del carnevale, senza tuttavia escludere ogni altra forma, modo e tempo di realizzazione che la Società riterrà opportuni.

 

La Società potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

 

 

 

Art. 6.

 

Fanno parte della Società i soci fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Società il 20 giugno 2012). Inoltre possono essere ammessi come Soci tutti/e coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dalla Società per il raggiungimento delle stesse. Per essere Socio occorre essere maggiorenne.

 

Per essere ammessi come Soci occorre farne domanda scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sull’ammissibilità delle domande, con ogni riservatezza e senza formalità.

 

Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritti e doveri in seno all’Assemblea.

 

Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento.

 

L’Assemblea può inoltre nominare Soci Onorari quelle personalità cui riconosca particolari meriti culturali. I Soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

 

 

 

Art.. 7.

 

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall’Assemblea, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

 

 

 

Art.. 8.

 

I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese, o per indegnità, o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Società. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

 


Art.. 9.

 

Organi della Società sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo è formato da tutti i Soci fondatori e da tre Soci eletti dall’Assemblea.

 

Il Consiglio Direttivo ha durata biennale e per tale durata individua al suo interno gli incarichi e i compiti da espletare, quali, ad es., il Segretario e/o il Tesoriere, l’Addetto stampa, il Responsabile delle relazioni, ... .

 

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è valido qualunque sia il numero di partecipanti.

 

Il Presidente (Legale Rappresentante della Società) è scelto dai Consiglio Direttivo tra i Soci fondatori, o, in caso di indisponibilità, tra i Soci eletti. L’incarico di Presidente ha durata biennale.

 

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

 

 

Art. 10.

 

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

 

 

 

Art. 11.

 

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, e verbalizzata dal Segretario:

 

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

 

- approva il rendiconto economico finanziario annuale;

 

- elegge, ogni due anni, tre Soci quali componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

 

- stabilisce l’entità della quota annuale e di eventuali quote straordinarie;

 

- delibera sulle modifiche dello Statuto;

 

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e l’eventuale scioglimento della Società. Di ogni assemblea deve esser redatto il verbale.

 

 

 

Art. 12. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

 

 

 

Art. 13.

 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni per la scelta dei membri elettivi del Consiglio Direttivo avvengono a voto segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

 

 

 

Art. 14.

 

La Società trarrà le proprie risorse finanziarie:
A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
E) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

 

 

 

Art. 15.

 

Le somme versate per le quote annuali di adesione alla Società non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

 

 

 

Art. 16.

 

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Presidente all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti dall'Associazione.

 

 

 

Art. 17.

 

Lo scioglimento della Società deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

 

 

 

Art. 18.

 

In caso di scioglimento, il Presidente pro-tempore assume il compito di liquidatore. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

Art. 19.

 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

 

 


Perugia, 22 aprile 2016

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

 

Renzo Zuccherini

 

 

 

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