16/07/2024
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La caccia alle specie di interesse comunitario
Vista l'elevata valenza naturalistica di alcune aree, è necessario istituire ulteriori Oasi di protezione della fauna o futuri parchi naturali nei Sic e nelle Zps non inclusi nel perimetro delle aree protette

Spett.le Regione Umbria
Servizio Programmazione Faunistica Venatoria


Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha istituito con la direttiva Habitat 92/43/Cee un sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000.

In tutti i siti Natura 2000 (Sic e Zps) sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/Cee e n. 2009/147/CE (ex 79/409/Cee), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

Con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successivo D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/Cee regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome.

Le regioni italiane hanno proceduto alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree S.I.C. e Z.P.S., trasmettendone l'elenco al Ministero dell'Ambiente, il quale lo ha trasmesso, a sua volta, all'Unione Europea.

Mentre l'Unione Europea non prevede in alcun modo il divieto di caccia all'interno di queste aree, così come ribadito anche dalla Guida Interpretativa alla Direttiva Cee 409/79, il Comitato delle aree naturali protette ha deliberato, in data 2 dicembre 1996, l'equiparazione delle aree S.I.C. e Z.P.S. alle altre aree protette previste ai sensi della legge quadro 394/91.

Il divieto è stato confermato sia dalla Cassazione che ha sancito l’applicazione delle norme di protezione, previste per i parchi, anche in queste zone, applicando alla lettera quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 394/91 che dalla Corte di giustizia europea la quale ha dichiarato che:"le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e devono astenersi dal prendere misure suscettibili di compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive".

Nelle Zone di protezione speciale (Zps) e nei siti di interesse comunitario (Sic) dove sono presenti, anche se non stabilmente, popolazioni di Lupo (Canis lupus) e Aquila reale (Aquila chrysaetos), è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in ogni sua forma.

La caccia può arrecare disturbo alle specie di interesse comunitario presenti in Sic e Zps. A titolo esemplificativo non esaustivo: - la caccia agli ungulati (e in particolare la braccata al cinghiale) é un fattore di disturbo per tutte le altre specie animali (cfr. Genovesi P., 2002) - la caccia a lepre e coturnice, principali specie-preda dell'Aquila reale (presente lungo la dorsale appenninica, in particolare nel settore compreso fra Nocera Umbra e il Valico di Scheggia e i rilievi della Valnerina, Spoletino e Ternano), va in conflitto con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'Aquila reale. E' vietato l'esercizio venatorio, sotto ogni sua forma, alle foci dei fiumi. Al fine di favorire le zone umide (lungo le foci fluviali), idonee alla sosta dell'avifauna acquatica durante le fasi di migrazione e svernamento, appare infatti necessario tutelare l'avifauna acquatica.

Vista l'elevata valenza naturalistica di alcune aree, è necessario istituire ulteriori Oasi di protezione della fauna o futuri parchi naturali nei Sic e nelle Zps non inclusi nel perimetro delle aree protette attualmente istituite. Su tutti riportiamo l'emblematico caso del Lupo: nei Sic dove questa specie di importanza comunitaria é presente e viene praticata la caccia agli ungulati (sue prede principali), non sono infrequenti casi di bracconaggio e di disturbo diretto.

Dal momento che la legge 394/91 ("Legge-quadro in materia di aree protette") prevede il divieto assoluto di esercitare ogni forma di caccia all’interno delle aree naturali protette ed essendo state le aree S.I.C. e Z.P.S. equiparate alle aree protette ai sensi della 394/91, corre l’obbligo di esigere, già nel Piano Faunistico Ventaorio 2019-2023, l’applicazione in tutte queste aree della vincolistica prevista dalla legge quadro 394/91 e attivare, all'interno di Sic e Zps, un attento monitoraggio e un'accurata attività di vigilanza, oltre che sanzionatoria, al fine di garantire che non avvengano eventuali fenomeni di disturbo nei confronti delle specie di interesse comunitario né checchessia forma di alterazione della biodiversità presente.

Con osservanza,

per il Fondo Mondiale per la Natura (Wwf) Umbria



Avv. Valeria Passeri

Inserito giovedì 16 maggio 2019


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