Il protocollo contro l'omofobia
Il testo del protocollo per cui la Lega Nord ha chiesto la rimozione della Garante dell'infanzia Maria Pia Serlupini.
A seguire troverete il "Protocollo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere" per cui la Lega Nord ha chiesto la rimozione della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Umbria, Maria Pia Serlupini, in quanto figura istituzionale capace di costruire percorsi di riflessione e iniziativa politica con un chiaro approccio pedagogico in un fase segnata, tra l'altro, dall'assenza di luoghi e spazi di relazione e confronto. Ora, sembra che anche l'attuale prefetto abbia, per così dire, delle difficoltà a comprendere il significato del protocollo. Leggete il testo, fatevi una opinione. È possibile che dopo la lettura possiate riconsiderare l'entità del pericolo che stiamo attraversando... Adelaide Coletti
Nel pdf allegato, il testo completo: Protocollo-LR-3_2017.pdf Di seguito, una sintesi: Art.1 (Finalità) 1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo. 2. Il Protocollo di Intesa si pone come finalità principale la messa in pratica dei principi e la realizzazione degli obiettivi contenuti nella legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere” in particolare attraverso l’adozione di misure rivolte a: - promuovere la cultura della legalità e il rispetto e la valorizzazione delle differenze; - promuovere la protezione, l’accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, attivando anche specifici Centri di ascolto, mediante l’utilizzo di personale adeguatamente qualificato; - promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione; - promuovere ricerche, studi ed approfondimenti sui temi in questione; - favorire la raccolta dei dati in possesso dei singoli contraenti, mettere a disposizione dell’ Osservatorio regionale i dati statistici in proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere anche al fine di verificare l’efficacia delle politiche realizzate e delle modalità di lavoro di rete attivate ; trasmettere all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori pervenute e/o rilevate dai soggetti firmatari; - definire soluzioni e procedure condivise per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyber-bullismo omo-transfobici; - favorire la collaborazione tra le Istituzioni e con i soggetti espressione della società civile per prevenire e contrastare fenomeni di discriminazione e violenza, superare la frammentarietà degli interventi acquisendo una cultura comune ed un linguaggio ed una metodologia di intervento condivisi; - promuovere una formazione adeguata ed integrata rivolta al personale della scuola, agli studenti ed alle famiglie, agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali e sanitari e delle forze dell’ordine. - sostenere e valorizzare le capacità di autoaffermazione e sicurezza di sé delle persone e degli studenti, favorendo l'accrescimento delle competenze pedagogiche delle famiglie e della società regionale sui modi di contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza determinate in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, di bullismo e di cyber-bullismo omo-transfobici. Art. 2 1. Per armonizzare ed integrare gli interventi di prevenzione e contrasto della discriminazione e violenza di genere, i soggetti firmatari del presente protocollo individuano, ciascuno nel proprio ambito ed in relazione alle specifiche competenze, un proprio rappresentante al fine di costituire un Gruppo stabile di lavoro, coordinato dalla Regione. 2. Il gruppo avrà il compito di supportare l’attività dei sottoscrittori nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1 nonché di collaborare alla definizione dei criteri e modalità atte a determinare le politiche regionali in materia oltre a monitorare, con cadenza annuale, le attività e le iniziative svolte. 3. Gli incontri del gruppo stabile di lavoro verranno convocati dal Coordinatore, ma potranno essere richiesti, tramite il Coordinatore, anche dai singoli componenti per rispondere a situazioni specifiche ed urgenti. 4. Il Gruppo potrà anche organizzarsi in sottogruppi di lavoro per affrontare specifici temi. Art. 3 1. Il presente Protocollo è aperto alle adesioni di altri Enti, associazioni ed Istituzioni operanti nel settore rivolti a perseguire le finalità individuate dallo stesso Protocollo. Art. 4 1. Il presente Protocollo avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento. Al termine di tale periodo potranno essere apportate eventuali modifiche da concordare in relazione alle verifiche condotte sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare originale e acquisito alla raccolta degli atti della Regione Umbria per essere poi inviato in copia conforme a tutti i soggetti firmatari.
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