AAA trasparenza cercasi
Trielina nei pozzi. A Balanzano non ci sono pericoli per la salute della popolazione, ma non si sa perchè
Nel sito della Provincia di Perugia si legge: Perugia, 8 agosto 2013 – “Non ci sono pericoli per la salute della popolazione”: questa la conclusione che si evince dall’Analisi di Rischio sanitario redatta dal Comune di Perugia ed approvata dalla Regione Umbria in merito alla vicenda dell’inquinamento dei pozzi a Balanzano e Montebello (per la presenza di trielina nelle acque) sollevata dal consigliere provinciale di Perugia dell’IDV Franco Granocchia”
Sarebbe interessante leggere il documento redatto dal comune di Perugia in cui si afferma che “Non ci sono pericoli per la salute della popolazione”. Infatti pare strano che l’acqua alla trielina non sia nociva alla salute. Sarebbe interessante conoscere i dati che hanno portato a questa conclusione. Tuttavia il documento è introvabile sia nel sito del comune, sia in quello della provincia, sia in quello della regione Umbria (che l’ha “approvato”). Si prova una grande indignazione nel constatare che un documento così importante non sia immediatamente disponibile, soprattutto perché tratta della salute di noi cittadini.
Al contrario si trova con grande facilità il DL 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013), di cui riporto qui alcuni passi: Art. 1 Principio generale di trasparenza 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (omissis)
Art. 2 Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Fermiamoci qui. Ciascuno tragga le proprie conclusioni…
Roberto Pellegrino
biologo - ambientalista
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