Cittadini e cittadine, in cammino per la partecipazione
Fotocronaca della camminata per la partecipazione. In allegato, il pdf del fascicolo distribuito ai/alle partecipanti
Si è svolta ieri, venerdi 14 giugno, con una bella partecipazione di cittadini e cittadine, la camminata per la partecipazione. Ne diamo qui la fotocronaca, punteggiata dai commenti introduttivi (dell'avv. Claudia) ai vari articoli letti: il testo completo si trova nel fascicoletto che è stato distribuito e che alleghiamo qui: camminarestatuto.pdf
Numerosi e vivaci gli interventi, i commenti, le proposte da parte dei/delle partecipanti. 1 - Il monumento di Borgo XX giugno, che rimanda all’insurrezione del 14 giugno 1859 contro la dominazione pontificia; qui si è riflettuto sui principi generali dello Statuto comunale.
Credo che pochi di voi, forse addirittura nessuno, sappia che a marzo di quest'anno il Comune di Perugia ha approvato una ampia modifica dello Statuto della città. Nessuno lo sa perché, nonostante il procedimento sia durato molti mesi (da ottobre del 2012), nessuna evidenza è stata data dall'informazione locale. Nessun coinvolgimento vi è stato della cittadinanza. Direi che l'intera procedura si è svolta nel silenzio e nel chiuso del palazzo. Tanta poca attenzione vi è stata sotto il profilo della partecipazione all’esterno del nuovo testo dello statuto, che addirittura all'esito dell'approvazione il Comune ha dimenticato di affiggere la delibera nell'albo pretorio per il periodo prescritto dalla legge, e solo all'esito di una diffida presentata dal Laboratorio Ideazioni Civiche – che ha organizzato questa camminata di oggi – è avvenuta la pubblicazione nelle forme corrette. Questo episodio è stato lo spunto, per Ideazioni Civiche, per iniziare una riflessione sullo Statuto della nostra città e, in particolare, sulla effettiva tutela riconosciuta alle forme della partecipazione democratica dei cittadini, il cui punto di partenza non può non essere la legge dello Stato, che impone, al T.U. degli enti locali, che “Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi”. Ma cos'è lo Statuto di un Comune? È la sua norma fondamentale, la sua Costituzione. L'insieme dei principi e delle regole che conferiscono all'amministrazione di una città la sua impronta, il suo spirito. Come si legge nell’introduzione allo Statuto del Comune di Capannori, è un importante strumento di democrazia, di partecipazione e di realizzazione di principi fondamentali. Come sia stato tradotto nel nuovo statuto comunale lo spirito della città di Perugia, lo vedremo ponendo a confronto il nostro statuto, in alcuni articoli fondamentali che regolano la partecipazione popolare, con le analoghe norme di statuti di altre città. Iniziamo con la norma che afferma il principio di cittadinanza, che è alla base dei diritti di partecipazione: essere cittadini ovvero partecipi della gestione e delle scelte del comune. Vediamo come un'affermazione di principio venga posta nello statuto perugino con linguaggio burocratico, involuto e sostanzialmente inconcludente e come, al contrario, la stessa affermazione possa essere semplice, lineare ed efficace in altre formulazioni (art.4). 2- Porta San Pietro, da dove partì la prima marcia della pace e tutte quelle che l’hanno seguite, con il ricordo di Dino Frisullo; qui sono stati identificati i soggetti attivi della partecipazione. Ricordate l’affermazione del principio di cittadinanza nello statuto perugino, ovvero che il diritto di cittadinanza è esteso alla variegata comunità studentesca, imprenditoriale, lavoratrice, italiana e straniera? Andiamo ora ad analizzare in concreto chi veramente gode del diritto di cittadinanza per questa amministrazione comunale, ovvero chi ha il diritto di partecipare alla vita sociale e politica del comune, leggendo l’articolo che definisce gli ambiti della partecipazione. Vediamo anche con quale diversa ampiezza questo diritto sia riconosciuto in altre realtà comunali (art.23). 3 - Scalette di Sant’Ercolano (il vescovo defensor civitatis), chiesa voluta dalla repubblica medievale perugina per celebrare i suoi fasti, il 1 marzo di ogni anno; qui in primo piano sono stati messi i “beni comuni”. Andiamo ora a leggere un altro articolo, che è stato formulato per la prima volta nel nuovo testo di statuto della città di Perugia approvato a marzo. Salutiamo con piacere l’introduzione di una norma volta in modo specifico a riconoscere i beni comuni come patrimonio collettivo. Ma è veramente così? Questa norma riconosce davvero qualcosa, esprime una volontà di tutela, afferma con chiarezza il principio che i beni comuni sono un patrimonio da tutelare? Vi invito solo a notare, di nuovo, l’involuzione del linguaggio e la sostanziale vacuità delle affermazioni contenute nel nostro statuto e a considerare che quando si tratta di affermare normativamente un principio, la forma diventa contenuto e la burocratizzazione del linguaggio traduce la volontà di porre limiti a quanto, apparentemente, si afferma (art.7). 4 – Porta Marzia e Rocca Paolina: da una parte l’arco dell’accoglienza e del benvenuto, dall’altra l’”invisa fortezza” che doveva difendere il governo pontificio dai perugini; qui sono stati identificati gli strumenti della partecipazione. Entriamo ora nel vivo delle norme che definiscono e regolano la partecipazione popolare, andando a leggere un articolo che pone le basi dell’effettivo riconoscimento di questo diritto – che, ricordiamo, è sancito da una legge dello Stato -. Nella norma che andiamo a leggere dovrebbe essere affermato il metodo partecipativo come strumento di collaborazione tra i cittadini e l’istituzione, al fine della migliore gestione della città nonchè del controllo dell’operato pubblico, garantendo al contempo, come chiave di volta di qualsiasi effettiva possibilità di esercizio della partecipazione, la piena informazione di ogni cittadino sulle attività del Comune. La sensazione, nel leggere il nostro Statuto a confronto con i testi di altri comuni, è che l’affermazione di principio divenga sterile ripetizione di ciò che è imposto dalla legge, senza alcun reale slancio di adesione al metodo partecipativo e senza alcuna reale volontà di rendere effettivo il diritto. Infatti, attraverso il metodo del rinvio al regolamento, ovvero ad un ulteriore e successivo testo normativo, si omette ogni sostanziale riconoscimento alla partecipazione, restando, questo, solo formale (art. 13). 5 – In viale Indipendenza davanti al palazzetto sede della prima Camera del Lavoro dopo la Liberazione, ove Aldo Capitini organizzò la prima seduta dei Cos (Centri di orientamento sociale); qui la definizione delle “audizioni”.
Iniziamo la rassegna degli articoli che introducono gli strumenti concreti attraverso i quali si attua la partecipazione popolare alla vita pubblica. L’articolo che andiamo a leggere riguarda la forma più diretta di esercizio della cittadinanza, ovvero la consultazione, che dovrebbe essere strumento quotidiano di raccordo tra cittadini e istituzione, almeno per le decisioni di maggiore rilevanza collettiva. Vediamo quale garanzia venga accordata nello statuto perugino all’effettività della consultazione e confrontiamo il testo con la formulazione di altri statuti, in cui viene favorito in modo molto aperto il confronto con i cittadini e addirittura se ne prevede, per talune materie, l’obbligatorietà (art. 17). 6 – Via Grecchi per ricordare la figura di Mario Grecchi, fucilato a 18 anni per aver combattuto da partigiano; qui la definizione di “istanze” e “petizioni”.
Le istanze e le petizioni sono richieste rivolte all’amministrazione comunale su specifiche materie, per ottenere una attività od un provvedimento. Sono la forma attraverso la quale si esprime una necessità che l’istituzione è chiamata a raccogliere: lo strumento di cittadinanza attiva per eccellenza, mentre la consultazione, che abbiamo poc’anzi esaminato, è una richiesta che proviene dall’istituzione che vuole conoscere l’opinione del cittadino. Più sarà aperta la possibilità di accedere a questi strumenti, più ne sarà agevolato l’esercizio, maggiore sarà il raccordo con la cittadinanza e la comprensione dei bisogni di questa da parte dell’ente comunale. Peccato che nel nostro comune l’accesso a questi strumenti sia limitato al massimo e formalizzato a tal punto da scoraggiarne l’esercizio: vi ricordo solo quanto sia complesso raccogliere delle firme autenticate, per cui è necessaria la presenza di un pubblico ufficiale che ne attesti l’autenticità. Vediamo come altrove possano accadere cose diverse, che viaggiano su un binario di collaborazione e di ascolto tra istituzione e cittadini (art.18). 7 – Via Bonazzi intitolata allo storico, patriota e democratico Luigi Bonazzi, autore della “Storia di Perugia dalle origini al 1860”; qui la valutazione sull’applicazione del diritto di iniziativa.
L’iniziativa popolare rappresenta una vera e propria sostituzione dei cittadini all’amministrazione, mediante la formulazione compiuta di delibere o progetti di cui si chiede l’approvazione. È uno strumento di partecipazione assai raffinato e complesso, perché richiede l’impiego di energie e competenze notevoli, che con difficoltà i cittadini sono in grado di reperire. Per questo, affinché l’esercizio ne divenga effettivo, sarebbe necessaria un’ampia collaborazione dell’amministrazione, che nel nostro statuto, a differenza di altri, non è prevista. Si noti che tra le materie che vengono escluse dall’ambito dell’iniziativa figura oggi anche lo Statuto comunale: si tratta di una novità introdotta con la recente modifica di marzo, con la quale il Comune di Perugia ha di fatto blindato il testo impedendo qualsiasi proposta popolare sul punto (art. 19). 8 – Atrio del Comune, sotto la Torre Campanaria dove nacque e visse Aldo Capitini e dove egli formò i giovani all'antifascismo; in primo piano l’istituto del referendum.
Con il referendum i cittadini possono imporre all’amministrazione l’adozione di un atto, l’adesione ad un progetto, l’abrogazione di una norma esistente, purchè vi sia una maggioranza favorevole. È l’espressione massima della cittadinanza attiva, uno strumento sofisticato che implica il coinvolgimento di un gran numero di cittadini e dunque una efficace diffusione delle informazioni. Senza una corretta e trasparente informazione e senza la collaborazione dell’istituzione, il referendum è destinato per sua natura a restare lettera morta. In alcuni comuni si favorisce il ricorso al referendum, come momento di confronto costruttivo per assumere decisioni di rilievo, spesso attraverso le forme del referendum consultivo. La norma che regola il referendum nello statuto perugino, che andiamo a leggere, appare invece uno squisito esempio della tecnica del regolamentare per limitare: nulla di positivo o di costruttivo viene enunciato, ma vengono solo poste condizioni all’esercizio, eliminando la possibilità di ricorso al referendum consultivo, stabilendo elevati requisiti di accesso alla procedura. Non è forse un caso se nella nostra città non si sia mai svolto un referendum comunale mentre, al contrario, almeno 16 se ne sono svolti in altri comuni di Italia, solo negli ultimi cinque anni (art. 21). 9 - Sala de’ Notari, che fu Sala del Popolo fin dal 1210; qui sono state messe a confronto le varie esperienze sulle circoscrizioni.
Nel vecchio Statuto del Comune di Perugia l’art. 24 prevedeva le Circoscrizioni, organi ora abrogati per effetto della Legge Finanziaria del 2010, nei Comuni con meno di 250.000 ab., per ragioni di contenimento della spesa pubblica. Allo stato attuale, sono del tutto inesistenti nel nostro comune organismi di partecipazione o di consultazione decentrati, così come manca totalmente qualsiasi organo di raccordo tra l'istituzione e I cittadini e qualsiasi dibattito sul tema. In molti altri Comuni vi è invece un ampio dibattito in corso, testimoniato da convegni, proposte, iniziative partecipate in sede locale: vediamo qualche esempio.
Laboratorio IdeAzioni Civiche
|