14/08/2024
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Trasposto pubblico locale: gli utenti chiedono di partecipare alle decisioni
...ma questa legge per chi viene fatta? Per chi usa il trasporto pubblico locale o per chi lo gestisce?

COMUNICATO STAMPA
Nel corso della Partecipazione promossa dalla 2° Commissione Permanente del Consiglio Regionale sul Disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 176 del 20/02/2012): “Ulteriori modificazioni ed Integrazioni della L.R. 18/11/1998 n° 37 (Norme in materia di Trasporto pubblico locale in attuazione del D. Lgs. n° 422 del 19/11/1997”, svoltasi nella mattinata del 19 marzo le sette Organizzazioni dei Consumatori e degli Utenti firmatarie del presente Comunicato Stampa hanno presentato un proprio documento in cui si richiedono una serie di modifiche ed integrazioni al testo proposto.
Come Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, facendoci interpreti delle proteste e delle posizioni più volte espresse dalle Associazioni dei pendolari, abbiamo richiesto di dare un indirizzo nuovo alla normativa sul T.P.L. ponendo il cittadino utente al centro dell’attenzione. In questo ambito, in termini di metodo, abbiamo stigmatizzato il fatto che la Giunta Regionale prima e il Consiglio Regionale poi hanno convocato riunioni preliminari con diversi attori sociali, ma non hanno mai chiamato chi rappresenta gli utenti, i quali per la prima volta hanno potuto dire la loro nella partecipazione del 19 marzo, al termine del percorso, quando i tempi sembrano ormai ristretti e contingentati.
Viene allora spontaneo di domandarsi, ma questa legge per chi viene fatta? Per chi usa il trasporto pubblico locale o per chi lo gestisce?
Chi usa il trasporto pubblico locale chiede essenzialmente il diritto di partecipare alle decisioni che vengono prese nel merito degli orari, dei mezzi, in una parola della qualità del servizio. Per questo abbiamo chiesto con forza di modificare il testo della nuova legge, prevedendo un congruo e diffuso ricorso al comma 461, articolo 2 della Legge 24.12.2007 n. 244, nota come Finanziaria 2008, perché questa normativa oltre a tutelare i diritti di partecipazione dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e a garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, permetterebbe di avere notevoli effetti positivi per la stessa pubblica amministrazione e per l’affidatario del servizio, riducendo al minimo il rischio di future controversie, di reclami e disservizi, e ciò grazie ad una effettiva partecipazione dei consumatori alle fasi di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione e gestione del servizio sul territorio.
Mentre numerose Regioni italiane inseriscono nei testi delle loro leggi di regolamentazione del trasporto pubblico locale specifici e incisivi riferimenti alla partecipazione delle Associazioni dei consumatori, garantendone interventi effettivi sia in fase di formazione dei provvedimenti che di controllo successivo, nel disegno di riforma attualmente in discussione vengono soppressi importanti riferimenti al consumerismo (artt. 15 e 33-bis l.r. 37/98) senza provvedere a dare applicazione a quanto previsto dal comma 461 dell’articolo 2 della legge 244/2007”.
Nell’ambito dell’applicazione del Comma 461 abbiamo proposto di prevedere la presenza delle Associazioni dei consumatori e degli utenti nei comitati per la qualità dei servizi, al fine di produrre un vero monitoraggio permanente sulla qualità del servizio tramite controlli periodici circa il rispetto dei parametri previsti nel Contratto di servizio e nelle Carte della qualità dei servizi, superando le ricerche statistiche di "soddisfazione cliente" (customer satisfaction)che non colgono quasi mai le vere criticità del servizio, bisogna inaugurare una stagione di ascolto degli utenti.
Infine abbiamo proposto l’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed Associazioni dei consumatori e degli utenti, sede idonea a valutare reclami, proposte, osservazioni.
LE SEGRETERIE REGIONALI
ACU UMBRIA - CITTADINANZATTIVA - ADOC - LEGA CONSUMATORI - MOVIMENTO CONSUMATORI - CONFCONSUMATORI - UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



Sette Organizzazioni dei Consumatori e degli Utenti

Inserito mercoledì 21 marzo 2012


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Commenti

Nome: Roberto
Commento: Per completezza, riporto il testo del comma 461, art. 2 della finanziaria 2008 citata nel comunicato stampa: Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

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