Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Tratto dal foglio informativo dell'associazione Le Vie della Salute - n.7 -12/2008
Norme sull'obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale
Legge 12 Ottobre 1993 D.
413
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza
1. I cittadini che,
per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle
libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici, si oppongono alI aviolenza su tutti gli esseri viventi,
possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto
connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
1. I medici, i
ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti
universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione
di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle
attività e agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3. Modalità per l'esercizio del diritto
1. L'obiezione di
coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della
domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
2. Gli studenti
universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente
del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o
interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello
stesso.
3. La dichiarazione
di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi
momento.
4. In sede di prima
applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è
dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la
quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione
animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
5. Tutte le
strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli
studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo
di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.
Art. 4. Divieto di discriminazione
1. Nessuno può
subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o
di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
2. I soggetti che
ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle
che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima
qualifica e medesimo trattamento economico.
3. Nelle università
gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle
esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la
sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro
l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non
prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per
il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano
la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di
farIa osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli CONSO
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