Processo agli spoletini: nuova udienza
22 settembre, in Corte d’Assise a Terni riprende il processo Brushwood
Il processo ai 4 ragazzi spoletini costruito intorno al teorema terroristico dell’accusa della Procura di Perugia riprende con la sesta udienza, e riprende dal punto in cui era stato lasciato il 30 giugno, ovvero dall’eloquente silenzio con il quale l’ufficiale dei ROS responsabile dell’operazione, non ha risposto alle domande di uno dei giudici: “quale è la struttura del gruppo? Quali sono le sue armi? Quali sono i collegamenti con altri gruppi nazionali? Quali sono le sue fonti di finanziamento? Quale è il luogo in cui si incontrano i suoi membri? Con quanta regolarità?”
Un silenzio che vale più di qualsiasi risposta, perché parla del nulla su cui sono basate le accuse di terrorismo.
Terrorismo che è ( lo ricordiamo con le parole di un GIP che pochi mesi orsono non ha rinviato a giudizio per terrorismo 12 giovani di Pisa ) : “La finalità del terrorismo consiste nell'incutere timore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, miranti a scuotere la fiducia nell'ordinamento e indebolirne le strutture ( Cass.sez. I 87/176946; si veda inoltre la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n° 164, che individua come compiuti " per finalità di terrorismo" gli atti " diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali del paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e all'integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Decisione consiglio CEE 22/6/200 num.164 )………………….....
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l'esistenza di una struttura organizzata che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata all'idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (Cass.sez.I.n°34989 del 10 7 2007).”
Insomma un “film” che a Spoleto non ha visto nessuno, se non i giudici di Perugia e la Presidente della Regione che ha manifestato immediate felicitazioni per ROS e Giudici. Per martedì alle ore 9 sotto il tribunale di Terni è previsto un Presidio per non far dimenticare una storia che deve ancora scrivere la pagina della verità, quella dell’innocenza dei quattro ragazzi di Spoleto.